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Cessione e Superbonus 110%: si riattiva il meccanismo per i 5,2 miliardi fermi nel cassetto fiscale

Il disegno di legge di conversione del Decreto Aiuti-bis, che interviene sulla responsabilità solidale legata alla cessione dei bonus edilizi, attende solo l’approvazione della Camera

Dopo l’approvazione del Senato si attende la discussione alla Camera dei deputati, in programma il 15 settembre 2022, per il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis).


Tra gli argomenti in programma troviamo il Superbonus 110% e il meccanismo di Cessione dei bonus edilizi


Palazzo Chigi e il ministero dell’Economia riaprono il meccanismo delle cessioni, limitando la responsabilità in solido ai casi di dolo e colpa grave. Si richiede obbligatoriamente “ora per allora” l’asseverazione del professionista, anche per le cessioni dei crediti effettuate prima del 21 novembre scorso, data di entrata in vigore della prima stretta a seguito di irregolarità multi-miliardarie. In questo modo dovrebbe riattivarsi il meccanismo delle cessioni per 5,2 miliardi fermi nel cassetto fiscale di imprese e professionisti.


Questa correzione ha permesso di evitare un effetto boomerang di una misura introdotta per il rilancio dell’economia e la sostenibilità ambientale, sostiene Elbano de Nuccio.


Le Entrate dovranno definire il concetto di colpa grave e indicare i controlli necessari


Fondamentale l’adeguamento del contenuto della circolare dello scorso giugno, da parte dell’Agenzia delle Entrate, al fine di creare le condizioni più favorevoli per l’acquisto dei bonus edilizi.


Restano centrali i sei indici di rischio, individuati dalle Entrate, che servono proprio a misurare la diligenza. L'Agenzia delle Entrate ha indicato i seguenti profili per la valutazione della sussistenza o meno del profilo della diligenza:

  • assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;

  • incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;

  • sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;

  • incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;

  • anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;

  • mancata effettuazione dei lavori.

Fatta esclusione per il primo e gli ultimi due, tutti gli altri indici sono risultati pesantemente incoerenti con la normativa, creando notevoli problematiche a tutto il comparto.


Gli operatori richiedono una definizione più chiara del livello di diligenza richiesto a chi acquista crediti, c’è confusione attorno al concetto di colpa grave. Riguardo a questo uscirà una nuova circolare, contenente le nuove indicazioni operative.



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