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Sismabonus e Ecobonus 110% dimezzati per gli immobili ad uso promiscuo. Ecobonus ordinario escluso.

La detrazione del 110% per interventi effettuati su unità immobiliari ad uso promiscuo, anche se soltanto potenziale, spetta esclusivamente sul 50% delle spese sostenute.


Le persone fisiche possono beneficiare del Superbonus per gli interventi realizzati al massimo per due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.


La Circolare n. 24/E del 2020 precisa "con la locuzione «al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni» ovvero che la fruizione del Superbonus 110% riguarda esclusivamente le unità immobiliari non riconducibili ai beni relativi all’impresa" o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni.


La norma stabilisce che tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», in quanto i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus per le spese sostenute in relazione ad interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini.



L'utilizzo promiscuo

L'Agenzia delle Entrate precisa che gli interventi aventi diritto alla detrazione son quelli realizzati su unità immobiliari residenziali, non adibite promiscuamente all'esercizio dell’arte o della professione (ovvero all'esercizio dell'attività commerciale), diversamente la detrazione spettante viene ridotta al 50 per cento, quindi la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute per immobili ad uso promiscuo (Circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020).


Tale principio si applica anche su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’attività professionale per interventi agevolati antisismici.


L'utilizzo POTENZIALMENTE promiscuo

L’Agenzia delle Entrate specifica che per usufruire della detrazione deve essere necessariamente eseguita una valutazione tenendo conto dei criteri oggettivi.


Pertanto, se l'immobile oggetto degli interventi è soltanto potenzialmente utilizzato per lo svolgimento dell'attività professionale, la detrazione spettante del 110%, in tal caso, si considera esclusivamente sul 50% delle spese sostenute, dovendo valutare l'utilizzo promiscuo anche potenziale.


In condominio è diverso?

La norma stabilisce che la limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», in quanto i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in qualità di condomini per le spese sostenute in relazione ad interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio. In tal caso la detrazione spetta, a prescindere che gli immobili siano strumentali alle attività di impresa o beni appartenenti ad essa.

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