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Decreto Mite: I nuovi prezzi per il SuperBonus 110 e Bonus minori

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Transizione Ecologica (Mite) che definisce i prezzi degli interventi del Superbonus 110. Aggiornati i tetti massimi dei prezzi di materiali e prodotti per gli interventi di riqualificazione energetica agevolati.


I nuovi massimali si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata dopo il 15 aprile 2022 (data di entrata in vigore del decreto, fissata al trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).


I nuovi tetti di costo aggiornano quelli già vigenti per l’ecobonus, aumentandoli almeno del 20% per tenere conto dei rincari delle materie prime e dell’inflazione.

I massimali, che saranno rivisti annualmente, non comprendono IVA, oneri professionali e costi di posa in opera.

L'Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE, che sostituirà l’Allegato I del DM 6 agosto 2020, contiene una serie di interventi riconducibili alla riqualificazione energetica, fissa i costi massimi relativi a beni non contemplati dal DM precedente, come gli impianti con micro-cogeneratori.

Per i costi non previsti dal decreto si farà riferimento ai prezzari predisposti da: Regioni e Province autonome, listini delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti, prezziari della casa editrice DEI. A questi prezzari si dovrà fare riferimento anche per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento sismico o tinteggiatura di una facciata, che non sono previsti dal decreto prezzi.


Ai valori massimi del Decreto Prezzi del MiTE deve attenersi chi fruisce di bonus per la riqualificazione energetica attraverso una delle tre modalità possibili - detrazione Irpef, sconto in fattura, cessione del credito - ed è tenuto a produrre l’asseverazione della congruità delle spese.


tabella massimali spesa
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