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Superbonus 110: modifiche a villette, infissi, caldaie e cessione dei crediti

In commissione Finanze alla Camera sono state apportate 16 modifiche al Decreto blocca cessioni, ora si dovrà attendere il passaggio in aula e poi quello al Senato. La conversione in legge del D.L. n. 11/2023 non arriverà prima della seconda settimana di aprile. Chiariamo i 16 emendamenti approvati, in vista del voto finale.


Villette

La scadenza fissata a fine mese, 31 marzo 2023, per portare in detrazione al 110% le spese sostenute per interventi su unità unifamiliari o indipendenti, verrà prorogata al 30 settembre 2023. Resta invariato il requisito di avere effettuato almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022, ma ci sarà più tempo per pagare i relativi gli interventi.


Conversione dei crediti in Btp

Arriva la possibilità per banche, intermediari finanziari e assicurazioni, che hanno esaurito la propria capienza fiscale, di utilizzare i crediti al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, per smaltire fino al 10% dei crediti scontati annualmente. La misura è valida esclusivamente per gli interventi effettuati fino al 2022. Il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate dal primo gennaio 2028.


Comunicazione crediti 2022: proroga al 30 novembre

Tra gli emendamenti compare la possibilità di effettuare la comunicazione, nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, con il pagamento di una sanzione di 250 euro a partire dal 1° aprile.

Questa possibilità è consentita esclusivamente se la cessione è eseguita a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.



Semplificate le cessioni del credito

Ampliato lo scudo anti responsabilità solidale e semplificate le cessioni di crediti tra soggetti qualificati, come banche, assicurazioni e società quotate.


Attualmente ci sono due strade per arrivare all’esclusione per legge dalla responsabilità solidale tra cedente e cessionario:

  1. chi compra dev’essere in possesso della documentazione elencata nel decreto cessioni

  2. l’istituto rilascia un’attestazione di possesso della documentazione, valido solo per i correntisti professionali che possono comprare dalle banche

L’emendamento prevede che questa seconda strada diventi applicabile a tutti i cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca, da una società di un gruppo bancario o da una società quotata.


Documenti per escludere la responsabilità solidale

  • Consentito il possesso della visura catastale storica dell’immobile oggetto di interventi, ed escluso l’obbligo di produrre nuova documentazione legata all’efficienza energetica degli interventi, se non siano richiesti per legge

  • Obblighi antiriciclaggio: l’attestazione, in questo caso, dovrà essere rilasciata dai cedenti e non da altri soggetti, come i professionisti o imprese, andando nella direzione indicata dal Consiglio nazionale dei commercialisti

  • Aggiunte due voci ai documenti, portando il totale a undici: l’asseverazione per la messa in sicurezza antisismica e il contratto di appalto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente

Esclusi dal blocco cessione e sconto in fattura

Lo stop alle cessioni e allo sconto in fattura non si applica a:

  • Lavori agevolati con il bonus barriere architettoniche

  • Immobili danneggiati dai terremoti successivi al 1° aprile del 2009 e le zone colpite dall’alluvione nelle Marche

  • Onlus, Iacp e cooperative di abitazione

  • Riqualificazione urbana

  • Lavori effettuati nei Comuni appartenenti alle zone sismiche 1, 2 e 3, a valle di piani di riqualificazione approvati prima dell’entrata in vigore del decreto, cioè il 17 febbraio 2023


Edilizia libera: acconto o dichiarazione sostitutiva

La Camera ha elaborato una soluzione per l’edilizia libera: nel caso in cui l’avvio dei lavori non sia antecedente al 16 febbraio dovrà essere pagamento un acconto, se quest’ultimo è stato pagato entro la scadenza del 16 febbraio restano validi cessione e sconto.


In assenza di un acconto, l’accordo tra le parti dovrà essere dimostrato da una dichiarazione sostitutiva presentata sia dal cedente che dal cessionario, che si porterà dietro la responsabilità penale.


Modifiche ai preliminari di acquisto

Per quanto riguarda i Bonus acquisti entro il 16 febbraio, privi di preliminare di acquisto registrato, finora richiesto dalla legge, subiranno delle variazioni.

Il requisito del preliminare sparisce, al suo posto si guarderà alla data di presentazione della richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi. Nel caso in cui sia arrivata entro il 16 febbraio, restano cessione dei crediti e sconto in fattura.

Questa possibilità potrebbe applicarsi anche alle detrazioni dei privati.



Compensazioni con debiti previdenziali

La compensazione potrà avvenire anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi. Questa la soluzione al blocco della possibilità di compensare i crediti di natura tributaria con i debiti contributivi e assistenziali, decretati da alcune sentenze di giudici del lavoro nelle scorse settimane.


Il calendario

  • Per i contratti stipulati nel 2022, dopo l’entrata in vigore della norma, e in corso nel 2023, il requisito dovrà essere provato solo a partire dal 2023.

  • La soglia dei 516mila euro andrà calcolata «facendo riferimento a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto»

  • Resta invariato l’obbligo di Soa per i cantieri sopra i 516mila euro che accedono ai bonus edilizi.

  • Il meccanismo dei Sal è solo opzionale per i bonus diversi dal 110 per cento.



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