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Novità Superbonus: cessione dei crediti fino a dieci anni

Un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, inaugura un’importante novità per quanto riguarda il Superbonus e la cessione dei crediti.

I crediti relativi alla cessione saranno dilazionabili su dieci anni, a condizione che siano stati comunicati entro il 31 marzo 2023.

Per far fronte alle difficoltà legate all’esaurimento della capienza fiscale, le imprese del settore edilizio potranno scegliere di dilazionare da 4 a 10 anni i crediti relativi al:

  • Superbonus

  • Sismabonus

  • Interventi per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche


Tempistiche della cessione

Il nuovo provvedimento precisa che la comunicazione riguardo la dilazione delle cessioni “è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata”. A partire dal 2 maggio 2023 sarà possibile accedervi dalla piattaforma cessione crediti delle Entrate.


Vincoli sulla cedibilità dei crediti

Il provvedimento prevede alcune limitazioni:

  • Ogni nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento, oltre a non poter essere né ceduta a terzi né ulteriormente ripartita.

  • La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno di riferimento non può essere beneficiata negli anni successivi.


Novità anche per cessione del credito residuo

Il provvedimento prevede anche una novità per la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta, non utilizzata in compensazione tramite modello F24. La quota residua, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.


Il provvedimento riporta, come dichiarato in seguito, la ripartizione per la quota residua delle rate dei crediti riferite:


o agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;


o agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

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