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Cessione del credito: Novità e precisazioni del MEF

Il blocco dei crediti fiscali rimane un caso ancora aperto. Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha affermato che “solo la detrazione è un diritto, mentre la cessione del credito è solo una possibilità”, generando così diversi quesiti e creando al Governo un tavolo di confronto con il mondo bancario e imprenditoriale.


Cessioni del credito: quesiti e soluzioni possibili del MEF

La posizione delicata di imprenditori e cittadini riguardo alla cessione dei crediti, il blocco di circa il 15% sul totale dei crediti edilizi, e le richieste dei Presidenti dell’ABI e dell’ANCE per sbloccare i crediti fiscali delle imprese, hanno scatenato l’interrogazione al MEF, da parte degli onorevoli Rubano e Mazzetti. La richiesta si concentra sulle iniziative urgenti che il Ministro intende adottare “per rimuovere gli ostacoli che limitano le cessioni dei crediti fiscali già consolidati, relativi ai bonus edilizi, ad esempio, semplificando ulteriormente le quarte cessioni delle banche o consentendo a queste di frazionare le somme da cedere, in relazione alle capacità d'acquisto del cessionario, o avviando un 'interlocuzione con le società controllate o partecipate dallo Stato, quali Poste o CdP, per I’acquisizione dei crediti fiscali che oggi non trovano sbocco”.



Le soluzioni per la cessione del credito

Le soluzioni attuali e possibili, in alternativa alla detrazione spettante, per i soggetti che sostengono interventi edilizi agevolati negli anni 2020, 2022, 2023 e 2024, sono le seguenti:


a)per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di importo pari alla detrazione spettante. Tale credito d'imposta è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;


b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, ad eccezione delle due ulteriori cessioni consentite a favore di c.d. soggetti abilitati.


In riferimento alla "quarta cessione", l'articolo 14, comma I , lettera b), del D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti) ha previsto che banche e società appartenenti ad un gruppo bancario, iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del D. Lgs. n. 385 del 1993, possano effettuare sempre una cessione a favore dei soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1 , lett. a) del codice del consumo, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, senza facoltà di ulteriore cessione.


Le nuove alternative alla cessione del credito si sono rivelate necessarie, per evitare gli abusi e i comportamenti fraudolenti.


Novità della cessione nel Decreto Aiuti Quater

Il Governo amplia le possibilità di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, tentando di incentivare l'acquisto dei crediti derivanti dall'esercizio di una delle seguenti opzioni:

  • derogando, per gli interventi Superbonus, alla regola, originariamente prevista dall'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del citato decreto — in base alla quale «il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione»;

  • Stabilendo che i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, invece che nelle 4 o 5 originariamente previste.

Cessione parziale

La rimozione del divieto di cessione parziale dei crediti per cessioni successive alla prima, vanificherebbe di fatto la tracciabilità dei crediti d’imposta, secondo il MEF

Il divieto di cessione parziale si riferisce all’importo delle singole rate annuali, in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione.

Ciò significa che:

  • le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per I'intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito;

  • le altre rate (sempre per I'intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato)

  • le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Ecco spiegato il motivo per cui è attribuito un codice identificativo univoco per ogni cessione, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Le disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all' Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 e caricati, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).

La disponibilità di Poste Italiane

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze rinnova l'invito alle società controllate o partecipate dallo Stato a contribuire attivamente alla stabilizzazione del processo di acquisto e cessione dei crediti d'imposta.


Poste Italiane, già attiva in questo settore, è stata in prima linea in questa iniziativa e si dichiara pienamente disponibile ad ogni tipo di confronto, al fine di stabilizzare il proseguimento dell’acquisto e della cessione dei crediti fiscali. La soluzione condivisa per Poste Italiane deve essere adeguata, tenendo conto degli interessi dei soggetti coinvolti.



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