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Bonus 75%: eliminazione delle barriere architettoniche per i condomini

L'entrata in vigore del Decreto Legge 11 del 16 febbraio 2023, che ha introdotto lo stop generale dell'opzione dello sconto in fattura, ha sollevato una serie di interrogativi tra gli operatori del settore delle ristrutturazioni. In particolare, uno dei temi più discussi riguarda l'applicazione del Bonus 75% per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in particolare negli appartamenti condominiali non funzionalmente indipendenti.

La normativa relativa al Bonus 75% prevede diversi massimali di spesa, a seconda della tipologia di edificio e del numero di unità immobiliari presenti. Ad esempio:

  1. Per gli interventi su edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti all'interno di condomini, il massimale è di 50.000 euro.

  2. Per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari, il massimale è di 40.000 euro, moltiplicati per il numero di unità immobiliari.

  3. Mentre per gli edifici con più di 8 unità immobiliari il massimale è di 30.000 euro, moltiplicati per il numero di unità immobiliari.


Tale metodologia di calcolo può essere applicata anche agli interventi sulle singole unità immobiliari condominiali non funzionalmente indipendenti, senza ingresso autonomo all’esterno?


La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 23 giugno 2022 fornisce alcuni elementi ad esempio utili per fare chiarezza in merito: “nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro)".

Facciamo chiarezza: il testo della Circolare

Innanzitutto, l'articolo 119-ter del Decreto Legge n. 34 del 2020, che disciplina il Bonus 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche, estende la detrazione del 75%, per i medesimi interventi, anche sulle singole unità immobiliari funzionali. Ciò esclude che la metodologia di calcolo del massimale sia stata pensata solo per gli interventi sulle parti comuni, in quanto la norma stessa si applica esplicitamente anche agli interventi sulle singole unità immobiliari.


La stessa Circolare dell'Agenzia delle Entrate richiama anche il fatto che i Bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche del 50% e del 110% sono applicabili sia sulle parti comuni degli edifici che per gli interventi sulle singole unità immobiliari.

Pertanto, lo stesso principio deve applicarsi anche al Bonus 75%, che può essere fruito per gli stessi interventi.

Bonus 75%: parola all’Agenzia delle Entrate

La conferma dell'applicabilità del Bonus 75% agli interventi sulle singole unità immobiliari condominiali è stata fornita anche dall'Agenzia delle Entrate, con una specifica risposta a un interpello (n. 461 del 21 settembre 2022). Inoltre, durante un incontro tra l'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Lombardia e Assimpredil ANCE, è stata confermata la possibilità di applicare il Bonus 75% sia agli interventi sulle singole unità immobiliari in condominio che agli interventi sulle parti comuni condominiali, con la cumulabilità dei benefici.


Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'interpretazione di tali disposizioni non rientra nella sua competenza e che occorre fare riferimento all'asseverazione di un professionista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni del Decreto.


In conclusione, il "bonus 75%" per l'eliminazione delle barriere architettoniche può essere applicato anche agli interventi negli appartamenti condominiali non funzionalmente indipendenti.


Le norme e le interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate confermano che gli ambiti di applicazione dei diversi bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche sono gli stessi, sia per gli interventi sulle parti comuni che per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Tuttavia, è importante fare riferimento alle disposizioni tecniche pertinenti per garantire la conformità degli interventi.

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